AGEVOLAZIONI FISCALI INTERVENTI EDILI
Quadro normativo di riferimento ad Agosto 2020
Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, detrazione del 41% per interventi ristrutturazione edilizia.Legge n. 296 del 27 dicembre /2006 (Legge Finanziaria 2007) ripristinata la detrazione al 41% per il solo anno 2006, mentre per gli anni successivi viene prorogata al 36%.
La legge introduce l’agevolazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici con riconoscimento di detrazioni di imposta definendo gli interventi assoggettabili (Ecobonus).
D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, decreto che stabilizza la norma in merito alla detrazione sulla ristrutturazione edilizia e inserisce nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) il nuovo articolo 16-bis definendo caratteristiche soggettive e oggettive della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e definendo la misura della detrazione IRPEF che a regime diventa pari al 36% con limite di spesa complessiva pari a € 48.000.
Il Decreto proroga la detrazione IRPEF del 55% e amplia gli interventi ammessi.
D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 ha prorogato il periodo entro cui sostenere le spese e ha innalzato il valore della percentuale di detrazione dell’IRPEF al 50% e limite di spesa complessiva a € 96.000
D.L. n. 63 del 04 giugno 2013 ha prorogato l’innalzamento del valore della percentuale di detrazione dell’IRPEF al 50% e il periodo entro cui sostenere le spese e introdotto alcune ulteriori spese assoggettabili alla detrazione (acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici con spesa non superiore a € 10.000).
Prevista una detrazione del 65% per interventi di adozione di misure antisismiche nelle zone 1 e 2 (Sismabonus).
Innalzamento al 65% della detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica inserendo anche il monitoraggio da parte dell’ENEA.
Legge n. 132 del 28 giugno 2016 ha previsto per interventi di adozione di misure antisismiche che la detrazione, ora del 50%, si applichi fino al 31/12/2021 e anche per interventi in zona sismica 3. Con migliorie che comportano 1 classe di rischio inferiore la detrazione passa al 70% (75% su parti comuni di condomini) e con 2 classi di rischio inferiori all’80% (85% su parti comuni di condomini). Limite di spesa complessivo € 96.000 per unità immobiliare.
Negli anni le varie leggi di bilancio hanno prorogato le agevolazioni per i rispettivi anni.
Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018) in caso di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica nelle zone 1, 2 e 3 la misura della detrazione è pari all’80% con riduzione di 1 classe di rischio e pari all’85% con riduzione di 2 classi di rischio.
Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha prorogato la misura della detrazione al 50% al 31/12/2020 fino ad una spesa massima di € 96.000. Ha introdotto il “bonus facciate” con la detraibilità dall’imposta lorda del 90% delle spese documentate sostenute nel 2020 per interventi di recupero su facciate di edifici ubicati in zone specifiche.
Proroga della detrazione del 65% per interventi di efficienza energetica e inserimento di ulteriori interventi assoggettabili.
D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha innalzato l’importo della detrazione al 110% per determinati tipi di intervento, detti interventi trainanti, a condizione che siano raggiunti determinati standard di miglioramento degli edifici.
Legge n.77 del 17 luglio 2020 (Legge di conversione del D.L. 34/2020)
Guida dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020 sulle detrazioni fiscali compreso Ecobonus 110%
Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (esplicazione ambito soggettivo di applicazione del Superbonus 110%)
Si ricorda che il Committente può beneficiare delle agevolazioni fiscali in tre modi: la DETRAZIONI SULLE TASSE IRPEF, lo SCONTO IN FATTURA o la CESSIONE DEL CREDITO.
In sintesi:
- “detrazione sulle tasse IRPEF” prevede che il Committente proceda al regolare e completo pagamento all’impresa di quanto dovuto entro la fine lavori. Detto importo verrà poi frazionato e recuperato nel corso dei 10 anni successivi - 5 anni nel caso del Superbonus al 110% - detraendolo dall’importo delle tasse che il committente deve allo Stato. Ovviamente l’importo restituito sarà pari al valore della detrazione (50% - 65% - 110% - …) applicato all’importo dei lavori nei limiti e modi previsti. In questo caso il Committente dovrà necessariamente essere “capiente” ossia essere tenuto al versamento di imposte IRPEF. La detrazione può essere fruita anche “parzialmente”;
- “sconto in fattura” prevede che l’impresa esecutrice anticiperà il 100% della spesa detraibile al Committente il quale non dovrà versare nulla. L’impresa potrà poi cedere o meno il proprio credito a terzi compresi istituti di credito e intermediari finanziari. Lo sconto in fattura non si applica al bonus mobili e al bonus verde e può essere anche “parziale”;
- “cessione del credito” prevede che il Committente ceda direttamente il Suo credito a un Istituto bancario o a un intermediario finanziario, nel caso del Superbonus 110% il credito acquisisce un plus valore del 10%. Il credito potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.
L’iter burocratico e le pratiche per gli interventi edilizi e per l’ottenimento delle detrazioni è comunque vincolato alla firma e all’asseverazione da parte di tecnici abilitati e le spese professionali rientrano fra gli importi detraibili.
AGEVOLAZIONI FISCALI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO
Quadro normativo di riferimento ad Agosto 2020
Anche la normativa riferita all’amianto e ai derivati eternit, eternit amianto, ecc. è numerosa e articolata. Considerato l’ampio utilizzo di questo materiale, soprattutto negli anni della ricostruzione post-bellica e della speculazione edilizia, il disconoscimento del suo utilizzo causato dalla sua dannosità è stato, ed è ancora oggi, un processo lungo e complicato.Quali norme di riferimento fondamentali indichiamo:
- Legge n. 257 del marzo 1992 – “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”
- DM del 06 settembre 1994 - “Normative e metodologie tecniche di applicazione relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”
Per questo nelle agevolazioni fiscali a livello nazionale, a partire dal 2016 sono stati inseriti anche gli interventi di bonifica amianto eseguiti a norma di legge.
Prima del 2016 già alcune regioni, come ad esempio il Veneto, si erano mosse in tale direzione promuovendo bandi in favore delle aziende agricole che intendessero sostituire l’amianto negli edifici adibiti all’attività.
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) – Inserimento del bonus per la rimozione amianto
Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020) confermano il “Bonus Amianto 2020”. Le agevolazioni previste variano dal 50% al 65%, così come la spesa massima ammissibile, a seconda del “bonus” (ristrutturazioni, ecobonus) a cui si riferiscono e ai destinatari (privati, pubblici, aziende).
Gli incentivi per la bonifica dell’amianto, fatto salvo che venga sostituito con pannelli fotovoltaici, solitamente riguardano solo l’intervento per la rimozione e lo smaltimento del materiale e il 10% delle relative spese professionali. Bisogna però aggiungere che la sostituzione con altre coperture e/o altri tipi di interventi possono a loro volta ricadere in altre tipologie come il “bonus ristrutturazioni” o “ecobonus”.
Come già detto, anche in questo caso se si vuole godere delle agevolazioni fiscali previste in modo corretto e adeguato è bene fare riferimento a professionisti competenti a cui sottoporre la propria situazione, questo per evitare di incorrere in onerose dispute con l’Agenzia delle Entrate.
Si consiglia inoltre di verificare la possibilità di accedere a contributi, bandi o fondi locali (regioni, province, comuni) che possono essere attivi e disponibili sul proprio territorio.
Nel caso dell’amianto è inoltre importante rivolgersi anche ad aziende abilitate ad operare sul materiale, quale rifiuto speciale, e questo per evitare non solo l’impossibilità di accedere ai contributi/agevolazioni ma soprattutto per non ncorrere in denunce penali.